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NORME GENERALI |
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Contenuto della tariffa |
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- La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità
per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli
iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti.
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Classificazione dei compensi |
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- Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per
conto del cliente, al dottore commercialista, in relazione a ciascuna
pratica svolta, spettano i compensi per: a) rimborsi di spese di
viaggio e di soggiorno; b) indennità; c) onorari.
- I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili
in ogni caso tra di loro e, se non è prevista un’espressa
deroga, con gli onorari.
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Criteri per la determinazione dei compensi applicabili |
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- I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati
in misura fissa.
- Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente
tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla
natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica.
Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito,
nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.
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Valore della pratica |
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- Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione
degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli
articoli della presente tariffa.
- Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile,
si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di
cui all’art. 26
- Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte
e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica,
di cui agli articoli 26, 31,
45, 47 e 48
della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati,
con criteri e misure di equità tenuto conto della gravità
della sperequazione, nonché dell’entità dell’impegno
professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati
articoli 26, 31, 45,
47 e 48, su conforme parere
del consiglio dell’ordine di appartenenza richiesto dal professionista
o dal cliente con istanza documentata.
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Onorari massimi |
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- Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi,
per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell’art.
3, gli onorari massimi si determinano applicando
una maggiorazione del 50% agli onorari indicati.
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Maggiorazioni particolari |
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- Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità
o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere
applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
- Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza
agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione
non superiore al 50%.
- Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili
fra loro.
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Onorari minimi - riduzioni particolari |
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- Il dottore commercialista esercente la professione in un comune
il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare
agli onorari minimi una riduzione non superiore al 15%.
- Il dottore commercialista iscritto all’albo da meno di cinque
anni può applicare agli onorari minimi una riduzione non
superiore al 30%.
- Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere
sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima
o particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente,
in materia, in modo diverso.
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Emissione della parcella |
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- Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall’art.
2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo art.
9, la parcella (o l’avviso di parcella)
può essere emessa a partire dal momento della conclusione
della pratica.
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Parcelle periodiche |
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- Quando l’incarico sia di lunga durata, il dottore commercialista
può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto
alla fine di ogni trimestre.
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Termine di pagamento delle parcelle |
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- Trascorsi tre mesi dall’emissione della parcella o dell’avviso
di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei
compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla
parte non pagata si applicano
gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto
al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.
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Pluralità di professionisti - collegio di
dottori commercialisti |
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- Quando un incarico è affidato a più professionisti
iscritti ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto,
nei confronti del cliente, ai compensi per l’opera prestata
secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.
- Quando la pratica è stata svolta da più dottori
commercialisti riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di
espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari
globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e
le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti
ad un dottore commercialista con l’aumento del 40% per ciascun
membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo
diverso dalla presente tariffa.
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Incarichi connessi di più clienti |
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- Quando il dottore commercialista riceve da più clienti
incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri
e le norme della presente tariffa può essere applicata una
riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente,
salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.
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Incarico non giunto a compimento |
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- Quando l’incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione,
essere portato a compimento, il dottore commercialista ha diritto
ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento
della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che
dalle stesse possa essere derivato al cliente.
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Incarico già iniziato da altri professionisti
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- Per l’incarico già iniziato da altri professionisti,
al dottore commercialista spettano i compensi corrispondenti all’opera
prestata, tenuto conto anche dell’eventuale lavoro preparatorio
svolto per una nuova o diversa impostazione dell’incarico.
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Definizione della pratica con il concorso del cliente
o di terzi |
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- Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che
con l’opera del dottore commercialista, anche con il concorso
effettivo del cliente o di terzi, al dottore commercialista oltre
ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali,
se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente
tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa
tra il 10% ed il 30%.
- Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica,
al dottore commercialista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo,
oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari
graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla
pratica, applicando una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.
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Applicazione analogica |
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- Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una
specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle
disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano
casi simili o materie analoghe.
- L’applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe
professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse
dall’ordinamento professionale per le quali la presente tariffa
non preveda onorari specifici determinati analiticamente.
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RIMBORSI DI SPESE |
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Spese generali di studio |
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Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali di
studio. |
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Spese di viaggio e di soggiorno |
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- Al dottore commercialista, che per l’adempimento dell’incarico
si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
- Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del
biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero
in misura pari al costo
chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato
utilizzato.
- Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate
in misura pari alla tariffa d’albergo a quattro stelle.
- È inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30%
dei costi base per il rimborso delle spese accessorie.
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INDENNITÀ |
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Indennitą |
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- Al dottore commercialista spettano le seguenti indennità:
- per l’assenza dallo studio, di cui sia dimostrata
la necessità:
- del dottore commercialista: € 51,65 per
ora o frazione di ora, € 413,17 per l’intera
giornata;
- dei collaboratori e sostituti: € 18,08 per
ora o frazione di ora, € 139,44 per l’intera
giornata;
- per la formazione del fascicolo e la rubricazione:
€ 51,65;
- per la predisposizione, su richiesta del cliente,
di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all’originale:
€ 2,58 per ogni facciata;
- per la domiciliazione del cliente presso lo studio:
da € 15,49 a € 103,29 mensili.
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ONORARI |
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PRINCIPI GENERALI |
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Classificazione degli onorari |
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- Gli onorari si distinguono in:
- onorari specifici: determinati unitariamente in relazione
all’esecuzione dell’incarico;
- onorari graduali: determinati con riferimento a singole
prestazioni svolte per l’adempimento dell’incarico.
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Cumulabilità degli onorari graduali |
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- Gli onorari graduali di cui all’art. 26
sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente
tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative
norme tariffarie.
- Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili
non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione,
fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella
nota in calce alla tabella dell’art. 26.
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Onorari preconcordati |
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- In alternativa agli onorari di cui all’art. 20
e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente
tariffa, è comunque ammesso di preconcordare gli onorari.
- Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere
sempre riguardo ai criteri di cui all’art. 3
e si deve tenere conto dei limiti minimi previsti all’art.
7 della presente tariffa.
- Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati
comprendono la maggiorazione di cui all’art. 23
e non sono cumulabili con le indennità di cui all’art.
19
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Maggiorazione degli onorari |
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- Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto
della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità
dell’esercizio della professione, possono essere maggiorati
del 10% con un massimo di € 516,46 per parcella.
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Modalità tecniche di determinazione degli
onorari |
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- Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra un
minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con
riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità
numeriche.
- Qualora il dottore commercialista preconcordi l’applicazione
di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni
di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori
e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari
differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera
a), numeri 1) e 2), dell’art. 19.
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ONORARI GRADUALI |
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Norma di rinvio |
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- Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza
tributaria, a causa della loro peculiarità, sono determinati
congiuntamente agli onorari specifici, nei successivi articoli 47
e 48.
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Altri onorari graduali |
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- Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per
l’adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e
rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente
esclusi, al dottore commercialista spettano gli onorari graduali
di cui alla tabella 1 che fa parte integrante
del presente regolamento.
- Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni,
il valore della pratica è determinato in misura pari al valore
del contratto come definito dall’art. 45
o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta
di prestazioni rese a imprese o società o enti, il valore
della pratica è determinato in misura pari al loro patrimonio
netto, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore
della pratica è determinato in misura pari a quella fissata
per il terzo scaglione.
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ONORARI SPECIFICI |
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Amministrazione e liquidazione di aziende, di
patrimoni e di singoli beni |
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Amministrazione di aziende |
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- Gli onorari per l’amministrazione di aziende, intesa quale
effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell’impresa,
devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di
cui agli articoli che precedono.
- Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell’azienda
nel periodo in cui il dottore commercialista ha l’incarico
di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione
compresa tra il 10% ed il 50%.
- Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche
nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art.
2386 del codice civile.
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Amministrazione di patrimoni e di beni |
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- Per l’amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione
sia produttiva di redditi (immobili civili e industriali condotti
in locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori
mobiliari e beni mobili) gli onorari annui sono determinati secondo
i seguenti criteri:
- immobili civili ed industriali concessi in locazione;
- un compenso, fisso per ogni locatario, di €
25,82, con un minimo di € 103,29 per ogni immobile;
- una quota dei proventi lordi così determinata:
fino a € 5.164,57: il 5%; per il di più: il
4%;
- fondi rustici affittati: gli stessi onorari della
lettera a) ridotti del 30%;
- aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della
lettera a) ridotti del 50%;
- beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota
dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.
- In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso
che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi
fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e
i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi
lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale
dei beni.
- Qualora sia affidata al dottore commercialista, nel quadro dell’amministrazione
dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati,
affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell’esecuzione
di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso
pari al 5% dell’ammontare delle spese straordinarie sostenute.
- Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o
di affitto non sono comprese nell’amministrazione ordinaria
dei beni.
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Custodia e conservazione di beni e di aziende |
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- Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione,
al dottore commercialista spettano, per la custodia e conservazione
delle aziende o dei beni, onorari annui determinati in misura compresa
tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende,
dell’attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale.
Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente
ridotti.
- In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con
una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.
- Onorario annuo minimo € 103,29.
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Liquidazione di aziende |
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- Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi
in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari
e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l’estinzione
delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto,
al dottore commercialista spettano i seguenti onorari: — qualora
il dottore commercialista assuma la carica di liquidatore, ai sensi
degli articoli 2275,
2309, 2450 del codice civile:
- con riferimento alle attività realizzate un
compenso così determinato:
- fino a € 51.645,69 il 5%;
- per il di più fino a € 258.228,45 il 4%;
- per il di più fino a € 516.456,90 il 3%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 il 2%;
- per il di più oltre a € 2.582.284,50 l’1%;
- un compenso pari allo 0,75% delle passività
definitivamente accertate. Onorario minimo € 1.549,37;
— qualora l’incarico, pur con gli stessi contenuti,
consista nell’assistenza al liquidatore o all’imprenditore
nella fase della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti
lettere a) e b) è applicata una riduzione compresa tra
il 20% ed il 50%. Onorario minimo € 1.032,91.
- Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto
in altre società od aziende, agli onorari di cui sopra è
applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%.
- I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione dei
beni ceduti ai creditori ai sensi dell’art. 1977 del codice
civile e dell’art. 160, comma secondo, n. 2, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).
- Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti
per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni
professionali, specificamente contemplate in altri articoli della
presente tariffa, eventualmente svolte. Inoltre, qualora la liquidazione
richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono
cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione
ridotti del 20%.
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Perizie e valutazioni |
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Perizie, valutazioni e pareri |
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- Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze
tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative,
finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni
di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali
e diritti, sono determinati come segue:
- perizie, motivati pareri e consulenze Sul valore
della pratica:
- fino a € 51.645,69 il 6%; Onorario minimo €
516,46;
- per il di più fino a € 258.228,45 il 4%;
- per il di più fino a € 516.456,90 il 2%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 l’1%;
- per il di più oltre € 2.582.284,50 lo 0,5%.
- valutazione di singoli beni e diritti
- Sull'ammontare dei valori:
- fino a € 51.645,69 l'1,50%; Onorario minimo €
387,34;
- per il di più fino a € 258.228,45 l'1%;
- per il di più fino a € 516.456,90 lo 0,5%
- per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,2%;
- per il di più fino a € 5.164.568,99 lo 0,1%;
- per il di più oltre € 5.164.568,99 lo 0,05%.
- valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni
- Sull’ammontare complessivo delle attività
e delle passività, che non siano poste rettificative
dell’attivo:
- fino a € 258.228,45 l’1%; Onorario minimo €
1.291,14.
- per il di più fino a € 1.032.913,80 lo 0,5%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,25%;
- per il di più fino a € 10.329.137,98 lo 0,1%;
- per il di più fino a € 25.822.844,95 lo 0,05%;
- per il di più oltre € 25.822.844,95 lo 0,025%.
- Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente
procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle
passività che concorrono a formare - insieme con
l’eventuale avviamento - le aziende o i complessi
di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata
una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;
- valutazione di partecipazioni sociali non quotate
- Si applicano gli onorari di cui alla lettera
c) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione.
Onorario minimo € 774,69.
- relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis
e 2501-quinquies del codice civile
- Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari
di cui alle lettere b), c) e d) con separato provvedimento(*),
per le relazioni di stima di cui all’art. 2501-quinquies
del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali
oggetto di stima.
- Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata
una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate
rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della
presente tariffa.
- Agli onorari di cui alla lettera e) è applicata una riduzione
compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative
ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni
contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni
contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti
dal codice civile.
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Lavori contabili e bilanci |
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Revisioni contabili |
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- Gli onorari per le ispezioni e revisioni amministrative e contabili,
per il riordino di contabilità, nonché per l’accertamento
dell’attendibilità dei bilanci, sono determinati in
base al tempo impiegato dal dottore commercialista e dai suoi collaboratori,
secondo quanto stabilito dall’art. 24.
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Impianto e tenuta di contabilità |
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- Per l’organizzazione e l’impianto di contabilità
competono onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo
quanto stabilito dall’art. 24 tenuto
conto delle difficoltà, complessità ed importanza
dell’incarico.
- Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il
controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano
stati preconcordati, al dottore commercialista competono i seguenti
onorari:
- Contabilità ordinaria
In alternativa:
- per ciascuna rilevazione che comporti un addebito
ed un accredito sul libro giornale: da € 1,55 a €
3,10; per le rilevazioni che comportino più di un
addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato
o accreditato sul libro giornale: da € 0,77 a €
1,81;
- fino a 500 rilevazioni contabili annue da €
929,62 a € 2.065,83; da 501 a 2.000 rilevazioni contabili
annue da € 2.065,83 a € 4.648,11; oltre le 2.000
rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso precedente
da € 103,29 a € 180,76 ogni 100 rilevazioni. Ai
fini degli onorari di cui alla presente lettera b) si definisce
rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un
massimo di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;
- un compenso determinato in percentuale sul volume
d’affari realizzato nel periodo, calcolato come segue
su base annuale:
- fino a € 154.937,07 tra l’1,5% ed il 2,5%;
- per il di più fino a € 309.874,14 tra
lo 0,75% e l’1,5%;
- per il di più fino a € 619.748,28 tra
lo 0,25% e lo 0,75%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 tra
lo 0,075% e lo 0,25%;
- per il di più oltre € 2.582.284,50 tra
lo 0,025% e lo 0,075%.
- Agli onorari di cui alle lettere a), b)
e c) è applicata una maggiorazione compresa tra il
20% ed il 50% nel caso in cui il dottore commercialista
debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche
da documenti forniti dal cliente. Onorario minimo mensile
€ 77,47.
- Contabilità semplificata
- fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri
o schede da € 619,75 a € 929,62; Onorario minimo
mensile € 51,65. 3.
- da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri
o schede da € 826,33 a € 1.549,37;
- da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri
o schede da € 1.239,50 a € 2.065,83;
- oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri
o schede un aumento sul compenso precedente da € 154,94
a € 258,23 ogni 100 fatture e/o rilevazioni.
- Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative
situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati
in misura compresa tra € 103,29 e € 309,87 per ciascuna
situazione contabile per ogni tipo di contabilità.
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Bilancio |
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- Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto
economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione
tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari
per la redazione dei documenti accompagnatori previsti dal codice
civile, sono determinati nel modo seguente:
- sul totale delle attività, al lordo delle
poste rettificative, nonché delle partite di giro e conti
d’ordine, al netto delle perdite:
- fino a € 129.114,22 lo 0,5%;
- per il di più fino a € 258.228,45 lo 0,25%;
- per il di più fino a € 516.456,90 lo 0,125%;
- per il di più fino a € 1.291.142,25 lo 0,075%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,04%;
- per il di più fino a € 5.164.568,99 lo 0,025%;
- per il di più fino a € 12.911.422,48 lo 0,0125%;
- per il di più fino a € 25.822.844,95 lo 0,006%;
- per il di più oltre a € 25.822.844,95 lo 0,005%;
- sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
- fino a € 516.456,90 lo 0,15%; Onorario minimo €
516,46.
- per il di più fino a € 1.291.142,25 lo 0,075%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,04%;
- per il di più fino a € 5.164.568,99 lo 0,02%;
- per il di più fino a € 12.911.422,48 lo 0,0125%;
- per il di più fino a € 25.822.844,95 lo 0,0075%;
- per il di più oltre a € 25.822.844,95 lo 0,005%.
- Agli onorari previsti nel comma 1 è applicata una riduzione
compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda
società, enti od imprese che non svolgono alcuna attività
commerciale od industriale o la cui attività sia limitata
alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo
godimento di redditi patrimoniali.
- Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione
tecnica illustrativa, agli onorari è applicata una riduzione
compresa tra il 10% ed il 30%.
- Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa
tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio rientra in altre
più ampie prestazioni previste da altri articoli della presente
tariffa.
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Bilanci tecnici |
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- Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo
di riserve matematiche, sono determinati a norma dell’articolo
34 maggiorati fino al doppio in relazione al
tempo impiegato e con opportuno riguardo alle disposizioni dell’art.
3 della presente tariffa.
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Avarie |
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Regolamento e liquidazione di avarie |
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- Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni
spettano al dottore commercialista i seguenti onorari a percentuale
calcolati per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma
ammessa:
- fino a € 5.164,57 dal 6% all’8%; Onorario minimo
€ 154,94
- per il di più fino a € 25.822,84 dal 4% al 6%;
- per il di più fino a € 103.291,38 dal 2% al
4%;
- per il di più fino a € 258.228,45 dall’1%
al 2,5%;
- per il di più fino a € 1.032.913,80 dallo 0,5%
all’1%;
- per il di più oltre a € 1.032.913,80 lo 0,25%.
- Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari
spettano al dottore commercialista i seguenti onorari a percentuale
calcolati per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma
liquidata:
- fino a € 5.164,57 dal 4% al 6%; Onorario minimo €
103,29.
- per il di più fino a € 15.493,71 dal 2% al 4%;
- per il di più fino a € 51.645,69 dal 1% al 2%;
- per il di più fino a € 258.228,45 dallo 0,5%
all’1%;
- per il di più oltre a € 258.228,45 lo 0,25%.
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Funzione di sindaco o revisore |
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Funzioni di sindaco nelle società (2) |
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- Al dottore commercialista, sindaco di società, oltre ai
compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo
II, spettano onorari per:
- l’espletamento delle verifiche trimestrali;
- i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione
e sottoscrizione della relativa relazione all’assemblea
dei soci;
- la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio
di amministrazione o dell’assemblea, che non porti all’ordine
del giorno l’approvazione del bilancio annuale di esercizio,
e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione
a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di
quelle indette per le verifiche trimestrali, finalizzata al
controllo delle operazioni sociali straordinarie, all’esame
delle denunzie ai sensi dell’art. 2408 del codice civile
o comunque richiesta da un componente l’organo amministrativo.
- L’onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato
sull’ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito
lordi risultanti dal conto economico dell’esercizio in cui
sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell’incarico
nel corso dell’esercizio, dell’esercizio precedente,
e determinato come segue:
- fino a € 258.228,44: da € 516,46 a € 619,75;
- da € 258.228,45 a € 2.582.284,49: da € 619,75
a € 1.239,50;
- da € 2.582.284,50 a € 25.822.844,94: da €
1.239,50 a € 2.478,99;
- oltre € 25.822.844,95: da € 2.478,99 a €
4.131,66.
- Il compenso è sempre relativo ad una durata in carica
per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata
dell’esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza
nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato
o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore
o minore permanenza nella carica.
- L’onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato
sull’ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo
del risultato d’esercizio, risultante dallo stato patrimoniale
del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come
segue:
- fino a € 103.291,37: da € 516,46 a € 774,69;
- da € 103.291,38 a € 516.456,89: da € 774,69
a € 1.291,14;
- da € 516.456,90 a € 2.582.284,49: da € 1.291,14
a € 2.065,83;
- da € 2.582.284,50 fino a € 10.329.137,97: da €
2.065,83 a € 3.098,74;
- € 10.329.137,98 e oltre: € 3.098,74 più
un aumento di € 516,46 ogni € 5.164.568,99 o frazione
di € 5.164.568,99.
- Qualora si tratti di società la cui attività
sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili
di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali,
il compenso è ridotto del 50%. Analoga riduzione è
applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in
cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque
non svolga alcuna attività.
- L’onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari
agli onorari graduali massimi previsti alla lettera d), punto I,
della tabella contenuta nell’art. 26
con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale
sociale della società.
- Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente
del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del
50%.
- Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili
con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
- I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo
del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è
chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme
di legge entrate in vigore successivamente all’approvazione
della presente tariffa.
- I compensi del presente articolo si applicano anche per il dottore
commercialista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di
enti privati e di consorzi.
- Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.
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Funzione di revisore in enti pubblici |
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- Al dottore commercialista, revisore in enti pubblici, per i quali
non sia prevista un’apposita tariffa, spettano gli onorari
previsti all’articolo precedente per i sindaci di società,
commisurati rispettivamente:
- alle entrate degli enti anziché ai componenti
positivi di reddito;
- al fondo di dotazione anziché al patrimonio
netto;
- al fondo di dotazione anziché al capitale
sociale.
- Qualora l’incarico comporti particolari difficoltà,
o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi
2 e 3 dell’art. 37 può essere
applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
- Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.
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Arbitrati |
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Arbitrati |
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- Gli onorari spettanti al dottore commercialista investito della
funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore
delle richieste di tutte le parti, al valore dei beni, dei patrimoni
o degli affari cui si riferisce l’arbitrato, alla complessità
e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta
ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza
di una definizione arbitrale della contestazione.
- In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli
onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione,
ai sensi dell’art. 22 della presente
tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati
applicando le aliquote massime previste dall’art. 36,
comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore dei
beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l’arbitrato.
- I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un
lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso
contrario devono essere congruamente ridotti.
- Onorario minimo € 1.549,37.
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Operazioni societarie |
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Costituzioni di enti sociali ed aumenti di capitale
sociale |
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- Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni
nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo,
fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta
di capitali, al dottore commercialista competono onorari determinati,
con riferimento all’importo complessivo delle somme, dei beni
e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare
secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo
di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali
successivi, secondo i seguenti scaglioni:
- fino a € 103.291,38 dal 2% al 4%; Onorario minimo €
516,46.
- per il di più fino a € 516.456,90 dall’1%
al 2%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,5%
all’1%;
- per il di più fino a € 10.329.137,98 dallo 0,25%
allo 0,5%;
- per il di più oltre € 10.329.137,98 dallo 0,1%
allo 0,25%.
- Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra
determinati è applicata una riduzione compresa tra il 10%
ed il 30% fatto salvo l’onorario minimo.
- Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di
altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale
avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre
con opportuno riferimento alle disposizioni dell’art. 3
della presente tariffa.
- Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono
cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
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Trasformazione fusione scissione e concentrazione
di società |
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- Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società
da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al dottore commercialista
gli onorari di cui alla lettera a) dell’art. 34
con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% a seconda della
molteplicità e dell’importanza delle suddette prestazioni.
- Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di
società o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali,
al dottore commercialista competono onorari determinati, con riferimento
all’ammontare dell’attivo lordo della società
da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai
sensi dell’art. 2501-ter del codice civile o calcolate ai
fini del concambio delle società incorporate o di tutte le
società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga
realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione,
secondo i seguenti scaglioni:
- fino a € 516.456,90 dallo 0,5% al 3%; Onorario minimo
€ 516,46.
- per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,25%
all’1,5%;
- per il di più fino a € 10.329.137,98 dallo 0,125%
allo 0,75%;
- per il di più oltre € 10.329.137,98 dallo 0,05%
allo 0,30%.
- Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono
cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
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Assistenza societaria continuativa e generica |
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- Per l’assistenza societaria continuativa e generica diretta
ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche
e formalità non inerenti la gestione vera e propria della
società e con esclusione quindi delle prestazioni previste
al seguente art. 55, al dottore commercialista
competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente,
avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti
detta assistenza, nonché alla natura e all’importanza
della società.
- I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali
di cui all’art. 26, ma non potranno comunque
essere mai inferiori a quelli determinabili ai sensi del medesimo
articolo.
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Operazioni societarie |
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Componimenti amichevoli |
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- Al dottore commercialista, per le prestazioni svolte ed in relazione
al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione
dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore,
ferme restando le disposizioni di cui all’art. 3
della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:
- un compenso fisso di € 7,75 per ciascun creditore;
- con riferimento al passivo definitivamente accertato,
un compenso così determinato:
- fino a € 258.228,45 dal 3% al 4%;
- per il di più fino a € 516.456,90 dal 2% al
3%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 dall’1,5%
al 2%;
- per il di più fino a € 5.164.568,99 dall’1%
all’1,5%;
- per il di più oltre € 5.164.568,99 dallo 0,5%
all’1%.
- Se provvede anche al realizzo delle attività, al dottore
commercialista competono, altresì, gli onorari previsti all’art.
30, lettera a), della presente tariffa, applicando
ad essi una riduzione del 50%.
- Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse
specifiche prestazioni eventualmente svolte.
- Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una
dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui
alla lettera a) del comma 1, ai compensi di cui alla lettera b)
del medesimo comma 1 è applicata una riduzione compresa tra
il 40% e l’80%, avuto riguardo alle difficoltà incontrate
ed alla durata della moratoria.
- Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili
con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
- Se il componimento amichevole non riesce, al dottore commercialista,
salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni
svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera a) del
comma 1 e gli onorari graduali di cui all’art. 26
della presente tariffa; in ogni caso l’ammontare complessivo
di detti onorari non deve essere superiore alla metà degli
onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse
pervenuto a buon fine.
- Onorario minimo € 1.032,91.
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Procedure Concorsuali |
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Assistenza in procedure concorsuali |
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- Per le prestazioni svolte per l’assistenza del debitore,
che non rientrino in quelle previste dall’art. 43
e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso
delle diverse procedure concorsuali, gli onorari spettanti al dottore
commercialista sono determinati come segue:
- nel caso in cui dette procedure si concludono con
esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari
stabiliti dall’art. 43 applicando
ad essi una riduzione compresa tra il 30% ed il 40% per il concordato
preventivo ed una riduzione compresa tra il 40% ed il 50% per
l’amministrazione controllata;
- nel caso in cui dette procedure non vengano concluse
con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli
onorari stabiliti dall’art. 43 applicando
ad essi una riduzione compresa tra il 50% ed il 70%, inteso
che tale quantificazione non può essere inferiore a quella
ottenuta con l’applicazione degli onorari graduali di
cui all’art. 26.
- Per le prestazioni svolte per l’assistenza del debitore
nella proposizione della procedura fallimentare competono gli onorari
previsti dall’art. 43 applicando una
riduzione compresa tra il 60% e l’80%; tale quantificazione
non può mai essere inferiore a quella ottenuta con l’applicazione
degli onorari graduali di cui all’art. 26.
- Qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato
fallimentare con l’intervento di un garante, competono gli
onorari di cui all’art. 43 applicando
una riduzione compresa tra il 40% e il 50%; qualora il concordato
fallimentare venga proposto con l’intervento di un assuntore,
competono gli onorari di cui all’art. 43
con una riduzione compresa tra il 30 ed il 40%.
- Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi nel
loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica,
dall’esame e studio della situazione aziendale alla ammissione
alla procedura.
- Per esito concordatario o favorevole deve intendersi l’avvenuta
omologa del concordato o l’approvazione da parte dei creditori
della proposta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata
o del decreto che dispone la amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi. Eventuali circostanze successive che dovessero
comportare risoluzioni o revoche delle procedure sono ininfluenti
per la determinazione degli onorari relativi all’incarico
già favorevolmente concluso.
- Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l’applicazione
degli onorari per ciascuna di esse. Per le procedure successive
a quella originaria, già ammessa con esito favorevole, sono
applicabili gli onorari di cui al presente articolo con l’applicazione
di un’ulteriore riduzione compresa tra il 30% ed il 50%.
- Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili
con quelli di altre prestazioni specificamente previste dalla presente
tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui
all’art. 26.
- Nel caso in cui l’assistenza del debitore abbia avuto per
oggetto soltanto l’espletamento di singole fasi della pratica
gli onorari si determinano in base all’art. 26
ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente
prevedano le prestazioni svolte.
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Consulenza contrattuale |
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Consulenza contrattuale |
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- Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione
di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture
private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia
contrattuale relativa all’acquisto, alla vendita o alla permuta
di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni,
di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci,
al dottore commercialista, tenuto conto dell’attività
prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore
della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
- fino a € 51.645,69 dal 2% al 5%;
- per il di più fino a € 258.228,45 dall’1,25%
al 3%;
- per il di più fino a € 1.032.913,80 dallo 0,75%
al 2%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,4%
all’1,25%;
- per il di più oltre a € 2.582.284,50 dallo 0,2%
allo 0,75%.
- Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione
degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto
del codice civile, gli onorari sono determinati, con riferimento
al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
- fino a € 25.822,84 dall’1% al 6%;
- per il di più fino a € 129.114,22 dallo 0,75%
al 4%;
- per il di più fino a € 516.456,90 dallo 0,5%
al 3%;
- per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,25%
all’1,25%;
- per il di più oltre a € 2.582.284,50 dallo 0,15%
all’1%.
- Il valore della pratica è, in generale, costituito dall’ammontare
dei corrispettivi pattuiti.
- Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata
ultra annuale, il valore della pratica è determinato in funzione
dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati
fino al doppio.
- Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi
a fondo perduto, il valore della pratica è costituito dal
capitale mutuato o erogato.
- Per i contratti innominati il valore della pratica è determinato
con riferimento al contratto nominato analogicamente più
simile.
- Onorario minimo € 154,94.
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Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
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Disposizioni generali |
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- È definita assistenza tributaria la predisposizione su
richiesta e nell’interesse del cliente di atti e documenti
aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche
informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare
elaborazione.
- È definito rappresentanza tributaria l’intervento
personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari,
presso le commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede in
relazione a verifiche fiscali.
- È definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi
materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata
in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle
interpretazioni dottrinarie e dell’amministrazione finanziaria
di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede
di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni
in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.
- Per l’assistenza tributaria al dottore commercialista competono,
in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati
nell’art. 47.
- Per la rappresentanza tributaria al dottore commercialista competono
onorari graduali, come precisati nell’art. 48.
- Per la consulenza tributaria al dottore commercialista, oltre
agli onorari graduali di cui all’art. 26,
competono onorari specifici, come precisati nell’art. 49.
- Sia gli onorari per l’assistenza sia quelli per la rappresentanza
tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria
e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse
prestazioni.
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Assistenza tributaria |
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- Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità
dell’atto o documento predisposto come risulta dalla tabella
2 che fa parte integrante del presente regolamento.
- Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici,
sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta
dalla tabella 3 che fa parte integrante del presente regolamento.
- Il valore della pratica è determinato:
- per le dichiarazioni dei redditi propri: in base
all’importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi
e/o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi
o delle perdite dichiarate;
- per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base
all’importo complessivo delle ritenute operate;
- per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria
dei valori imponibili, non imponibili ed esenti;
- per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni
INVIM: in base al valore dichiarato dei beni;
- per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni
tributarie: in base all’importo delle imposte, tasse,
contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi
che sarebbero dovuti sulla base dell’atto impugnato o
in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;
- per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze,
memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari:
in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati.
- Per la concreta determinazione degli onorari graduali all’interno
del minimo o del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento
all’interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche,
in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni
tributarie, alla complessità e originalità di diritto
o di merito della questione trattata.
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Rappresentanza tributaria |
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- Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato
e del valore della pratica come risulta dalla tabella 4 che fa parte
integrante del presente regolamento. I suddetti onorari sono stabiliti
per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento,
occorrenti per l’intervento, sono determinati applicando il
compenso minimo per non più di quattro ore.
- Il valore della pratica è determinato in base all’importo
delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse,
multe, penali, interessi che sarebbero dovuti o dei quali è
richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica è
determinato in relazione all’importo delle imposte che potrebbero
essere accertate.
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Consulenza tributaria |
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- Al dottore commercialista per la consulenza tributaria, oltre
agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni
di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati
tra l’1% ed il 5% del valore della pratica secondo i principi
indicati alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 47
avendo riguardo sia all’importanza e complessità della
questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi
ed ai criteri di cui all’articolo 3.
- Nella determinazione dell’onorario, particolare considerazione
deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie
quando esse si concludano con esito favorevole per il cliente.
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Sistemazione di interessi |
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Sistemazioni tra eredi |
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- Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie,
all’accertamento dell’asse ereditario, ai progetti di
divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell’asse
ereditario, all’assegnazione di beni, alla determinazione
e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione,
alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali, spettano
onorari determinati, a seconda dell’attività prestata,
tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli
usufruttuari, in misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale
della massa attiva ereditaria. Onorario minimo € 1.032,91.
- Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione
della relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione
XI della presente tariffa.
- Sono altresì cumulabili gli onorari previsti agli articoli
27, 28 e 30
della presente tariffa per le prestazioni eventualmente svolte,
quali in detti articoli singolarmente previste.
- Allorquando il dottore commercialista assiste un coerede, un legatario
od un usufruttuario, gli onorari sono determinati con i criteri
sopra esposti in relazione all’ammontare della quota di spettanza
del cliente.
- Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono
cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
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Sistemazioni patrimoniali |
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- Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni
ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi
progetti e piani di liquidazione, sono commisurati all’ammontare
complessivo delle attività accertate con applicazione delle
percentuali e dei criteri previsti nell’art. 50,
ovvero delle passività se superiori.
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Sistemazioni tra familiari |
| |
- Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando non
soccorra l’applicazione, anche analogica, di altra specifica
voce della presente tariffa, gli onorari sono determinati secondo
quanto previsto dall’art. 51.
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Consulenze ed assistenze varie |
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Consulenza economico - finanziaria |
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- Al dottore commercialista, spettano onorari determinati tra lo
0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto delle prestazioni
tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni
relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio:
- studi relativi al rapporto tra il capitale proprio
e di terzi;
- studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche
di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari,
leasing, factoring, etc.;
- studi e adempimenti per la collocazione di titoli
sul mercato;
- ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.
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Consulenze aziendali particolari |
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- Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi;
analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative); per le
diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative
anche in materia tributaria; per gli impianti di sistemi direzionali
(calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve
termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del
tipo: acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o
procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione
di nuovi sistemi di elaborazione elettronica); per gli impianti
per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle
aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti);
per la valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare
investimenti; per l’assistenza ed ogni altra prestazione in
materia di lavoro e per ogni altra consulenza particolare al dottore
commercialista competono onorari determinati tra lo 0,50% ed il
2% del valore della pratica stabilito a norma dell’articolo
4 con opportuno riguardo alla natura ed alla
importanza dell’azienda, nonché ai criteri indicati
all’art. 3 della presente tariffa.
- Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente
occorse per l’espletamento della pratica.
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Consulenza aziendale continuativa e generica |
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- Per la consulenza aziendale continuativa e generica al dottore
commercialista competono onorari che devono essere preconcordati
con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle
prestazioni.
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NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Disposizioni transitorie |
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- Per le prestazioni in corso al momento dell’entrata in vigore
della presente tariffa i compensi sono determinati:
- per gli onorari specifici secondo le norme previste
nella presente tariffa;
- per gli onorari graduali, per le indennità
e per le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme previste
dalla tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato
il presupposto per la loro applicabilità.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 10 ottobre 1994
SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
GNUTTI, Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
DINI, Ministro del tesoro
Visto, Il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei Conti il 7 novembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 10 |